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Questioni buracratiche

L'esenzione tickets

 

 

Gli assistiti che soffrono di particolari malattie o che sono in condizioni disagiate hanno diritto a non pagare i tickets delle spese mediche. L’esenzione dai tickets è riconosciuta in caso :

 

Gravidanza

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998. In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:

 

• le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;

• alcune analisi, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;

• gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dal Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;

• tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nel Decreto, prescritte dallo specialista.

 

Invalidità

 

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).

Nella tabella che segue sono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio (Decreto ministeriale 1° febbraio 1991, art. 6). Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione. Le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di esenzione sono:

• Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

• Invalidi civili con indennità di accompagnamento;

• Ciechi e sordomuti;

• Ex deportati nei campi di sterminio nazista;

• Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata;

• Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII;

• Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;

• Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

 

Le prestazioni esenti sono tutte quelle di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. 

 

Patologie

 

Le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare hanno diritto all’esenzione dai ticket per le prestazioni sanitarie collegate alla malattia (cfr D.M. San. 329/99 e 279/01).

L'esenzione va richiesta alla propria ASL, presentando:

la tessera sanitaria;

il numero di codice fiscale;

un documento che attesti la presenza della malattia.

 

Dopo aver valutato la documentazione, la ASL rilascia una tessera di esenzione, di durata permanente o limitata secondo il tipo di malattia ed i regolamenti regionali. L’eventuale rinnovo deve essere richiesto alla ASL, che può sollecitare o no ulteriore documentazione. Per prenotare le analisi ed i controlli senza pagare il ticket è necessaria la prescrizione del proprio medico di medicina generale, sulla quale devono essere scritte le prime tre cifre del codice della malattia, indicato sulla tessera di esenzione.

 

Reddito

 

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza). Le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di esenzione (Legge 537/1993 e successive modificazioni) sono:

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

 

 Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello UNICO-PERSONE FISICHE. Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

 
   

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