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Gli assistiti che soffrono di
particolari malattie o che sono in condizioni disagiate hanno
diritto a non pagare i tickets delle spese mediche. L’esenzione dai
tickets è riconosciuta in caso :
Gravidanza
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne
in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente,
senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni
specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e
quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel
Decreto ministeriale del 10 settembre 1998.
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:
• le visite mediche periodiche
ostetrico-ginecologiche;
• alcune analisi, da eseguire prima del concepimento,
per escludere la presenza di fattori che possano incidere
negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare
della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono
essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal
medico specialista;
• gli accertamenti diagnostici per il controllo della
gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza,
dal Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte
le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio
dell’evoluzione della gravidanza;
• tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per
la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di
rischio per il feto indicate nel Decreto, prescritte dallo
specialista.
Invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il
diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni
specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket
sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti
dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Nella tabella che segue sono indicate le categorie di
invalidi che godono di questo beneficio (Decreto ministeriale 1°
febbraio 1991, art. 6). Lo stato ed il grado di invalidità devono
essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda
sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento
costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di
esenzione. Le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo
di esenzione sono:
• Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle
categorie dalla I alla V Invalidi civili ed invalidi per lavoro con
una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
• Invalidi civili con indennità di accompagnamento;
• Ciechi e sordomuti;
• Ex deportati nei campi di sterminio nazista;
• Vittime di atti di terrorismo o di criminalità
organizzata;
• Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle
categorie dalla VI alla VIII;
• Invalidi per lavoro con una riduzione della
capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
• Coloro che abbiano riportato un infortunio sul
lavoro o una malattia professionale.
Le prestazioni esenti sono tutte quelle di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche correlate alla patologia invalidante.
Patologie
Le persone
che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie
rare hanno diritto all’esenzione dai ticket per le prestazioni
sanitarie collegate alla malattia (cfr D.M. San. 329/99 e 279/01).
L'esenzione
va richiesta alla propria ASL, presentando:
• la tessera sanitaria;
• il numero di codice fiscale;
• un documento che attesti la presenza della
malattia.
Dopo aver
valutato la documentazione, la ASL rilascia una tessera di
esenzione, di durata permanente o limitata secondo il tipo di
malattia ed i regolamenti regionali. L’eventuale rinnovo deve essere
richiesto alla ASL, che può sollecitare o no ulteriore
documentazione. Per prenotare le analisi ed i controlli senza pagare
il ticket è necessaria la prescrizione del proprio medico di
medicina generale, sulla quale devono essere scritte le prime tre
cifre del codice della malattia, indicato sulla tessera di
esenzione.
Reddito
Alcune
condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni
reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al
costo (ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (per
avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali,
introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi
alla Regione di appartenenza). Le categorie di cittadini che hanno
diritto a tale tipo di esenzione (Legge 537/1993 e successive
modificazioni) sono:
• Cittadini di età inferiore a sei anni e
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
• Titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico;
• Titolari di pensioni al minimo di età
superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed
in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
• Disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico.
Ai
fini dell'esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in
considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito
all'anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli
membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello
UNICO-PERSONE FISICHE. Per nucleo familiare deve intendersi quello
rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'
interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri
familiari a carico.
Per
familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente
indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode
di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a
2.840,51 euro). Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al
cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento,
dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato)
un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del
lavoro in attesa di nuova occupazione.
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