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Premessa
Il medico di medicina generale è parte
integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva
ed opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni
demandategli dal Piano Sanitario Nazionale, come livelli di
assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini,
nell'ambito dei principi e secondo le modalità scaturite dalla
programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi
regionali integrativi. La sua valorizzazione e il suo responsabile
impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la
realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e compatibilità
economica. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del
cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, il S.S.N., demanda al medico
convenzionato per la medicina generale compiti di medicina
preventiva individuale e familiare, diagnosi, cura, riabilitazione
ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario
qualificante l'atto professionale. Nel dettaglio abbiamo suddiviso
tutte le argomentazioni in sei punti fondamentali:
Compiti del medico
di medicina generale ( art. 45 e 46)
Al medico della medicina generale (che
è parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N., nel rispetto
del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia) sono
affidati in una visione promozionale, nei confronti della salute,
compiti di:
•Assistenza primaria, anche
nell'ambito familiare, con l'impostazione di un programma
diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo, facendo
ricorso a tutti i supporti che la tecnologia offre.
•Assistenza programmata a domicilio,
nelle residenze protette e nelle collettività, che permette di
affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani,
invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di
ricovero e di pazienti in fase terminale, coordinando l'assistenza
domiciliare.
•Continuità assistenziale, compresa
l'emergenza sanitaria territoriale, onde garantire in maniera
permanente la globalità dell'assistenza primaria. Tale continuità si
realizza anche attraverso l'integrazione con gli altri servizi e
presidi distrettuali ed ospedalieri e con l'utilizzazione di sistemi
informativi per la fornitura di dati necessari per il buon andamento
del servizio in termini di efficacia ed efficienza.
•Educazione sanitaria e assistenza
preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e
l'identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano
l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina
generale possono essere affidati anche compiti di profilassi
primaria individuale da espletare nel proprio ambulatorio ovvero
secondo orari predeterminati anche nell'ambito dei servizi e presidi
direttamente gestiti dall'Azienda.
•Ricerca, sia in campo clinico che
epidemiologico, e didattica, sia nei confronti del personale che dei
colleghi in fase di formazione. Il medico di medicina generale
partecipa alle procedure di verifica della qualità delle
prestazioni, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi
del distretto e alla elaborazione di linee guida volte anche
all'ottimizzazione dell'uso delle risorse.
Appropriatezza
delle cure e dell’uso delle risorse ( Art. 27 )
Il medico di medicina generale
concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel
Servizio Sanitario Nazionale, a:
•realizzare la continuità
dell’assistenza nel territorio in ragione della programmazione
regionale;
•assicurare l’appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per
l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza;
•ricercare la sistematica riduzione
degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante adozione
di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze
scientifiche;
•operare secondo i principi di
efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le
risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui
efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i
soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio. Le
prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le
diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina
generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono
secondo scienza e coscienza.
Apertura ed
orari degli studi medici ( Art 36 )
Lo studio del medico di
assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario
Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del
medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio
medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività
assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ciascun
medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio
professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata; lo
studio del medico di medicina generale, ancorché destinato allo
svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale
privato che deve possedere i requisiti previsti. Lo studio del
medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle
attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale,
di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di
illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di
ricezione delle chiamate. Detti ambienti possono essere adibiti o
esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o
anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con
locali appositamente dedicati. Se lo studio è ubicato presso
strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette
ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e
deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. Lo
studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto
previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve
essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana,
preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura
per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e
comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e
comunque non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 500 assistiti;
10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti;
15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
L’orario di studio è definito dal
medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti
nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica
corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato
il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a
particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo
parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione
dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della
medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio
secondo le determinazioni previste e definite in sede di
contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione.
L’orario con il nominativo del medico deve essere esposto
all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere
comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di
norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
Visite mediche (
Art. 47 )
L'attività medica viene prestata
nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non
trasferibilità dell'ammalato. La visita domiciliare deve essere
eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta
pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo
le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici
del giorno successivo. E’ a cura del medico di assistenza primaria
la modalità organizzativa di ricezione delle richieste di visita
domiciliare. A cura della Azienda e del medico di assistenza
primaria tale regolamentazione è portata a conoscenza degli
assistiti. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta
entro il più breve tempo possibile. A tal fine i medici di
assistenza primaria che operano in forma associata possono
organizzare la risposta clinica secondo modalità organizzative
proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2. Nelle
giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività
ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari
richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché‚ quelle,
eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del
giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse
disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di
effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la
svolgono ordinariamente al mattino. Gli accordi regionali possono
disciplinare, per particolari necessità assistenziali, ulteriori e
differenti modalità di effettuazione delle visite domiciliari e
dell’accesso agli studi professionali, collegate alla reperibilità
del medico, all’orario di ambulatorio e alla richiesta delle visite
domiciliari.
La prescrizione
farmaceutica e delle prestazioni Assistenza Farmaceutica e modulario
(art. 50)
La prescrizione di medicinali avviene,
per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità
stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario
terapeutico nazionale. Il medico può dar luogo al rilascio della
prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a
suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
Richiesta di
Indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali. (
art. 51)
Il
medico di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di
visita, indagine specialistica, prestazione specialistica o proposta
di ricovero o di cure termali. La richiesta di indagine, prestazione
o visita specialista deve essere corredata dalla diagnosi o dal
sospetto diagnostico. Il medico può dar luogo al rilascio della
richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza
del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la
visita del paziente stesso. Lo specialista formula esauriente
risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico
curante". Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere
ulteriori consulenze specialistiche, o ritenga necessarie ulteriori
indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula
direttamente le relative richieste sul modulario previsto dalla
legge 326/2003. Gli assistiti possono accedere nelle strutture
pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti
specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria,
psichiatria, oculistica, limitatamente alle prestazioni
optometriche, attività dei servizi di prevenzione e consultoriali.
Certificati
di malattia ( Art. 52 )
Le
certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono
rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli
previsti fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80. La certificazione
per la riammissione al lavoro degli alimentaristi fa parte dei
compiti di cui all’art. 45, comma 2. Le certificazioni relative ad
assenza dal lavoro rilasciate da medici diversi da quelli di libera
scelta, siano essi del servizio pubblico o liberi professionisti,
sono valide ai fini della giustificazione dell’assenza del
lavoratore dipendente per malattia, in quanto contenenti gli
elementi identificativi del medico e del lavoratore e la prognosi,
così come disposto dalla circolare INPS 99/96 del 13.5.1996. Le
certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti
da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di
libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto
alla trascrizione.
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